Amici della Musica di Busca

Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita una associazione denominata “AMICI DELLA MUSICA” regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non a fini di lucro.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale presso la sede del Presidente.
L’Associazione, nelle forme di legge, potrà istituire ed eventualmente sopprimere anche altrove
(estero compreso) filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze ed uffici secondari.
Art 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo.
Art 4 – Finalità e oggetto
L’Associazione si propone di promuovere la conoscenza e la divulgazione della musica classica e non, al fine di diffondere la cultura musicale; ha inoltre lo scopo di sensibilizzare la partecipazione
della popolazione locale al mondo della musica e di promuovere, attraverso la cultura musicale, lo sviluppo sociale e culturale del territorio.
Le attività dell’Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, consistono, in via esemplificativa e non tassativa:
a) nel promuovere eventi culturali legati alla musica, con concerti, convegni, incontri e pubbliche manifestazioni, valorizzando anche i rapporti tra la musica e altri generi di arte;
b) nell’organizzare e curare la gestione di corsi, lezioni, cicli di incontri e concorsi musicali, erogando anche in favore dei partecipanti premi e borse di studio (con appositi regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo);
c) nel realizzare progetti e servizi attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, utili ad adottare ogni misura di sostegno all’attività
dell’Associazione;
d) nel curare la pubblicazione e la diffusione di opuscoli e altri stampati riguardanti, in particolare, il campo di attività dell’Associazione, sia dirette che realizzate in collaborazione con altri enti e/o associazioni;
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e) nel promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione ed enti locali, iniziative coerenti con i fini associativi;
f) nello svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone, anche attraverso la promozione, la costituzione e la partecipazione ad
altri enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.
L’Associazione potrà svolgere inoltre tutte quelle attività necessarie e connesse al raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione, per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Potrà essere deliberato dal Consiglio
Direttivo un eventuale rimborso spese.
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
L’Associazione potrà svolgere le predette iniziative, direttamente o per interposta persona, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.
TITOLO II
GLI ASSOCIATI
Art. 5 – Categorie di associati
Fanno parte dell’Associazione “AMICI DELLA MUSICA” i soci fondatori e tutte le persone fisiche nonché gli Enti interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi.
Gli associati si distinguono in:
– Fondatori: persone o Enti che hanno contribuito in maniera determinante per la costituzione dell’associazione e che siano firmatarie dell’atto costituivo.
– Ordinari: persone o Enti che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo.
– Onorari: persone alle quali l’Assemblea dei soci conferisce tale qualifica in riconoscimento dell’apporto dato all’Associazione con lasciti, donazioni o benemerite attività personali. La
qualifica di socio Onorario ha carattere permanente e non comporta versamento delle quote annuali.
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– Simpatizzanti: coloro che condividono le finalità dell’Associazione e intendono partecipare a singole iniziative. Non possono partecipare alla gestione sociale e non hanno diritto di voto.
La loro associazione è temporanea e può essere rinnovata solo su loro esplicita richiesta.
– Sostenitori: soci ordinari che, volendo portare un contributo particolare all’Associazione, si impegnano a versare annualmente una quota associativa almeno doppia rispetto alla quota
associativa ordinaria.
L’ammissione dei nuovi soci ordinari avviene su domanda degli interessati e con deliberazione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei suoi componenti, con obbligo della motivazione di
eventuale rigetto della domanda.
L’adesione all’Associazione è annuale.
Art. 6 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione e decesso .
Gli associati che intendono recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni di un associato devono essere accettate dal Consiglio Direttivo.
Sono cause di esclusione dall’Associazione il mancato pagamento della quota associativa senza giustificato motivo e l’aver compiuto atti pregiudizievoli all’Associazione e contrastanti con i fini
associativi. L’esclusione dell’associato per atti pregiudizievoli all’Associazione verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all’associato decaduto.
In caso di decesso del socio le quote non sono trasmissibili agli eredi.
Le somme versate per le quote non sono rimborsabili, per nessun motivo ed in nessun caso.
TITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associatì;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente dell’Associazione;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).
Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell’Associazione.
Art. 8 – L’assemblea degli associati
L’assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati.
Compiti dell’assemblea sono:
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a) eleggere tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, designandone il numero;
b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c) definire il programma annuale delle attività dell’Associazione;
d) definire l’eventuale pianta organica dell’Associazione;
e) apportare modifiche allo statuto, con le modalità ed i limiti previsti al successivo articolo 12;
f) approvare, anche su proposta del Consiglio Direttivo o degli associati, appositi regolamenti;
g) ogni altro argomento sottoposto all’assemblea da parte dei Consiglio Direttivo.
L’assemblea degli associati è convocata in sede ordinaria dal Presidente dei Consiglio Direttivo.
La data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono comunicati ai soci mediante l’affissione dell’avviso nei locali della sede dell’Associazione o nell’apposita bacheca, non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve inoltre essere convocata in sede straordinaria quando il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da parte della maggioranza dei
componenti del Consiglio Direttivo o ancora su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione,
da tenersi almeno dopo un’ora, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Art. 9 – Votazione
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.
Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, hanno diritto di voto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base dei principio del voto singolo di cui al secondo comma dell’articolo 2532 dei Codice Civile. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati
purchè munito di regolare delega scritta.
Ciascun associato non può rappresentare, in assemblea, più di due altri associati.
Art. 10 – Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato.
Art. 11 – Verbale dell’Assemblea
Il verbale dell’Assemblea è redatto dal segretario scelto dal Presidente dell’Assemblea, tra gli associati presenti all’adunanza.
Il verbale dell’Assemblea deve essere sottoscritto dal segretario e da chi la presiede.
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Art. 12 – Maggioranze qualificate
Gli associati riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto.
Per la validità delle deliberazioni è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il consenso della maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
Per le deliberazioni di modifiche dello Statuto dell’Associazione e per la deliberazione di scioglimento anticipato dell’associazione, fatte salve le nome di legge, è necessario il voto
favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea (con le modalità di volta in volta stabilite) ed è composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario (con eventuali funzioni di Tesoriere).
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i propri soci e rimangono in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi questa come inadempimento dei doveri di corretta gestione. I membri dei Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea, che provvede alla loro sostituzione.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà più uno, l’intero
Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
In tal caso il Presidente uscente è tenuto a convocare entro trenta giorni l’Assemblea degli associati per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
La carica di consigliere è gratuita, ma l’Assemblea può deliberare un rimborso spese.
Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
b) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea degli associati;
d) decide circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
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e) delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
f) determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
g) formula i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
h) determina le modalità di erogazione di premi e borse di studio con apposito regolamento;
i) decide circa l’assunzione o l’ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
j) decide, nell’ambito del programma annuale approvato dall’assemblea degli associati, le attività e le iniziative dell’Associazione e la collaborazione con i terzi;
k) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
l) conferisce e revoca procure.
Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente o da altro
consigliere nominato dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei modi ritenuti più idonei, con preavviso di almeno cinque giorni.
Art. 15 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Le sedute dei Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni dei Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 16 – Presidente dell’Associazione – Poteri
Il Consiglio Direttivo elegge, con votazione palese, nel suo seno un Presidente.
Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti gli associati iscritti all’Associazione.
La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, sono conferite al Presidente e possono essere delegate al Vice-Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dello stesso organo amministrativo, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente, e in sua assenza il Vice-Presidente, hanno il compito di:
a) convocare l’Assemblea;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto tra i membri dei Consiglio Direttivo;
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d) firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Le cariche di Presidente e Vice-Presidente sono gratuite, ma il Consiglio Direttivo può deliberare un rimborso spese.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti (se istituito) è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non ricoprano altri incarichi negli organi sociali.
Il Collegio dei Revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha il compito di coordinare la sua attività.
Il Collegio dei Revisori dei conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica fino temine del mandato del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
IL PATRIMONIO
Art. 18
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) quote annuali di associazione, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) beni mobili ed immobili che l’Associazione ritenga opportuno acquistare per un migliore funzionamento della stessa;
c) eventuali contributi erogati da Enti pubblici e privati;
d) contributi volontari, lasciti, donazioni;
e) fondi di riserva costituiti dai proventi della gestione;
f) ogni altro provento anche di natura commerciale eventualmente conseguito dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 19 – Esercizio sociale
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea degli associati i progetti di bilancio, il preventivo e
l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea degli associati, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
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Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i dieci giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultato da ogni socio.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Art. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, secondo quanto stabilito dall’articolo 12, ultimo comma del presente Statuto. In tal caso l’Assemblea degli associati
provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Art. 21 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo di nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.
Art 22 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile